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Donne vittime di violenza, la Regione Lazio dà l’ok all’assistenza legale gratuita

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La Giunta Regionale del Lazio approva il Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma e definisce le modalità̀ di accesso al “Patrocinio legale” in favore delle donne vittime di violenza – senza limiti d’età e che non dispongono di un reddito sufficiente ad assicurarsi un’adeguata difesa – al fine di garantire loro l’assistenza legale in ambito penale e civile.

“La Regione Lazio – dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità e Turismo Giovanna Pugliese – è da sempre in prima linea contro la violenza maschile sulle donne. Con questo atto di Giunta, sosteniamo le donne vittime di violenza o di atti persecutori, in sede giudiziaria e nella fase immediatamente precedente all’avvio della stessa, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o tecnico di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale”.

“Il Protocollo d’Intesa approvato – continua l’Assessora – rappresenta il punto di arrivo di un lungo lavoro fatto anche su impulso della Consigliera Regionale Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità, e disciplinerà i rapporti tra la Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma prevedendo l’istituzione del “Fondo per il Sostegno per il Patrocinio legale”, con un contributo regionale annuo di 50.000 euro. Il Protocollo prevede inoltre la costituzione di un Elenco di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale, con una esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere da aggiornarsi annualmente”.

Per poter usufruire del sostegno legale le donne vittime di violenza dovranno: 1) essere residenti e/o domiciliate nel Lazio e aver subito nel territorio laziale un reato con connotazioni di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, o di atti persecutori, meglio noto come stalking; 2) avere scelto un avvocato o una avvocata patrocinante iscritto/a nell’Elenco di avvocati patrocinanti, specializzati in materia civile o penale, con una esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere; 3) non essere in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato; 4) avere un reddito personale non superiore a due volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato.

“Prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Il rafforzamento della tutela giudiziaria delle vittime di violenza – conclude Giovanna Pugliese –  rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”.

 

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