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Crisi idrica: il sindaco di Aprilia emette l’ordinanza di razionalizzazione del consumo di acqua potabile e di divieto di uso improprio

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Con ordinanza n. 287 del 6 luglio il Sindaco di Aprilia ha stabilito che:

E’ fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dalle condotte idriche per i seguenti usi:

  • usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
  • riempimento delle piscine;
  • irrigare orti, giardini, prati e campi sportivi privati, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale;
  • il prelievo di acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma ecc…“;
  • il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
  • il lavaggio di aree cortilizie e spazi privati;
  • il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;
  • prelevare acqua dalle fontane pubbliche se non per gli usi cui tali prese sono destinate;
  • altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche ed igieniche, nonché delle attività regolarmente autorizzate e per le quali necessità l’uso di acqua potabile;

sono esclusi dal presente atto gli innaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti, dei giardini delle piante e dei parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali nonché i servizi pubblici di igiene urbana

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, ricordando la fondamentale importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

AVVERTE

  • che ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sarà punita con l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come disposto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  • che in riferimento alla procedura sanzionatoria prevista per la violazione della presente Ordinanza si applica la normativa prevista dalla Legge n°689/1988;
  • che la presente Ordinanza verrà trasmessa al Settore Polizia Locale ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti ai fini della vigilanza sull’esatta osservanza di quanto prescritto;
  • che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. al T.A.R. Lazio – Sezione distaccata di Latina, entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
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