Si chiedono verifiche sulla delega di assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Velletri, affidata dal sindaco Cascella all’ex consigliere ed ex sindaco Fausto Servadio che risulta essere anche amministratore unico di una ditta edile. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, ha presentato un’interrogazione parlamentare il 21 ottobre al Ministero dell’Interno. Ma l’incarico a Servadio è stato affidato un anno fa. Secondo quanto riporta Zaratti, l’ex sindaco ed ora assessore ai Lavori Pubblici starebbe operando in un contesto di incompatibilità, un fatto tutto ancora da dimostrare. “Alla sua ditta – sostiene Zaratti – l’incarico per realizzare l’asilo nido nella ex zona 167”.
Atti Parlamentari — 10464 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2024
Interrogazioni a risposta scritta:
ZARATTI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:
Ascanio Cascella, sindaco di Velletri (RM), lunedì 3 luglio 2023 ha nominato assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) Fausto Servadio; Fausto Servadio, precedentemente si era dimesso dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità derivanti dal fatto che una sua ditta è aggiudicataria dell’appalto per la costruzione dell’asilo nido nella ex zona 167; nell’accettare la delega, il neo assessore ha firmato la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai fini della nomina alla carica di assessore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 39 del 2013; l’articolo 63, comma 1, n. 2 Tuel, dispone che: «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha partecipazioni direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune… »; dagli atti pubblicati nel registro delle imprese risulta che la Micor s.r.l . è detenuta al 70 per cento dalla Finser s.r.l. (capitale sociale di 100.000,00 euro) di cui Fausto Servadio è l’amministratore unico poiché detiene direttamente il 28,77 per cento delle quote e indirettamente come usufruttuario altre quote pari al 70 per cento mentre il rimanente 1,23 per cento è di proprietà della moglie; il solo fatto che il sig. Servadio sia amministratore unico e titolare di fatto della quasi totalità dei diritti economici e amministrativi della controllante dell’appaltatrice determina ad avviso dell’interrogante un evidente contrasto tra l’interesse privato alla massimizzazione del profitto della società appaltatrice e l’interesse pubblico dell’ente locale appaltante, come esplicitato dalla Corte di cassazione con sentenza, Sez. I, 18 luglio 2013, n. 17606; il rischio di conflitto d’interesse è reso ancor più evidente per il fatto che le deleghe assegnate al neo assessore hanno a oggetto proprio le opere pubbliche e i progetti finanziati con il PNRR; come puntualmente rilevato dalla relazione del Consiglio di Stato a decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) « la gestione delle partecipazioni nelle società altrui non rientra nel potere dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2364 e successivi codice civile mentre rientra nel potere di gestione degli, amministratori ai sensi dell’articolo 2380-bis »; questo sta a significare che all’amministratore unico della Finser s.r.l., controllante della Micor s.r.l., spettano i poteri di gestione della partecipazione nella medesima Micor s.r.l., con ciò risulta evidente all’interrogante che il sig. Servadio esercita le scelte strategiche relative alla collocazione della Micor s.r.l. nel mercato dei lavori e dei servizi per la pubblica amministrazione; infine all’atto della accettazione della nomina alla carica di Assessore lo stesso ha dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità, pur avendo piena contezza dell’aggiudicazione dell’appalto alla Micor s.r.l., e pertanto in violazione delle responsabilità previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti –: se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti esposti in premessa riguardo alle cause di inconferibilità e incompatibilità con la carica ricoperta dal neo assessore comunale, non intenda per il tramite del prefetto valutare la sussistenza dei presupposti per adottare tutti i provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 70 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali.