“Non c’è altro tempo da perdere: per contrastare la realizzazione della discarica di La Gogna, il sindaco Terra deve invocare il principio di precauzione prima che si concluda la fase istruttoria della conferenza dei servizi altrimenti il rischio che corriamo è quello di commettere l’errore del sindaco di Anzio, il quale ha prodotto l’ordinanza a conclusione del procedimento per la verifica dell’assoggettabilità (Via)”.
Il consigliere comunale, Carmen Porcelli, la quale anche venerdì 26 durante la manifestazione organizzata al Teatro Europa ha chiesto pubblicamente al sindaco Terra di invocare il principio di precauzione per scongiurare l’insediamento di trattamento dei rifiuti, rinnova la sua richiesta dopo aver approfondito il caso di Anzio.
Acquisita l’ordinanza prodotta dal sindaco Bruschini e la sentenza del Tar che ha accolto la richiesta del privato che voleva realizzare l’impianto di trattamento, la consigliera – con il supporto dei suoi legali – ha potuto appurare che la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso contro il Comune di Anzio, solo perché il sindaco ha agito in ritardo, cioè dopo la conferenza dei servizi.
“Pertanto è molto probabile che, se l’ordinanza fosse stata prodotta prima della chiusura dell’iter di assoggettabilità – scrive in una nota la Porcelli – il Tar avrebbe respinto il ricorso del privato e confermato la validità del procedimento del sindaco di Anzio, esattamente come nel 2009 è accaduto con l’ordinanza del sindaco Tombolillo a Pontinia. Lo dico perché il Comune di Aprilia non ha ancora assunto una posizione ufficiale in merito e non vorrei che questo atteggiamento fosse dovuto alla mancanza di volontà politica o peggio alla convinzione dell’inutilità del principio di precauzione sarebbe inefficace.
Se fosse vero questo, mi chiedo come mai il Consiglio comunale, dietro mia istanza, ha votato la proposta di delibera per introdurre il principio e perché, oggi, il sindaco direbbe alla città di averlo invocato quando,in realtà, anziché firmare una ordinanza, egli si è limitato a riportare in sede di conferenza dei servizi la volontà espressa dall’assise”.
La storia
Il sindaco Bruschini ha, attraverso un’ordinanza sindacale (n. 2 del 06.03.2017), invocato il principio di precauzione per impedire l’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione dei rifiuti nella zona Padiglione, anche in presenza di eventuali lavori avviati “quale precauzione in ipotesi di danni gravi e irreparabili per l’ambiente e la salute dei cittadini, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale di Anzio”.
Nelle vicinanze della collocazione di tali impianti sono presenti edifici popolari, abitazioni civili, plessi scolastici, industrie alimentari, tutti esposti a rischi sanitari, per cui è stato chiesto all’Istituto superiore di sanità, al servizio sanitario regionale e al Dipartimento dell’azienda sanitaria locale Roma H uno studio epidemiologico sulla zona industriale al fine di verificare se sussistono idonee condizioni di salubrità dell’area, pertanto il sindaco di Anzio ha inteso invocare il principio di precauzione per assicurare una protezione cautelativa ed anticipata ma temporanea. Il Tar ha accolto il ricorso del privato, che vuol realizzare l’impianto di trattamento rifiuti, (la sentenza è la n. 05658/2017) ritenendolo fondato poiché il sindaco di Anzio ha prodotto in ritardo l’ordinanza ed ha così violato i commi 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2001. In sostanza egli ha agito con un eccesso di potere per difetto dei presupposti di istruttoria e di motivazione. Cioè il sindaco è andato oltre le sue prerogative, perché ha proceduto dopo che la conferenza dei servizi si era già pronunciata.
La richiesta
“Cercando magari di non commettere gli errori dei Comuni vicini – conclude il consigliere comunale, Carmen Porcelli – il sindaco di Aprilia se volesse avrebbe lo strumento per contrastare la discarica di La Gogna. Basta alibi adesso, se il no alla discarica del sindaco Terra è reale, eserciti gli strumenti che la legge gli riconosce altrimenti tenga presente che non rispettare la volontà del consiglio comunale equivale commettere una omissione di atti d’ufficio”.