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Aprilia, istituito sportello per l’esecuzione penale esterna

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Una sede operativa dell’ULEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) presso la sede dei Servizi Sociali in piazza dei Bersaglieri 30, a partire da gennaio. È questo l’oggetto di una convenzione stipulata tra il Comune di Aprilia e l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Latina nei giorni scorsi.

Lo sportello sarà aperto il lunedì mattina ed il martedì tutto il giorno, in orario di ricevimento al pubblico, con la presenza di assistenti sociali dell’ULEPE di Latina e vuol essere un punto di accesso informativo per tutto ciò che concerne l’esecuzione penale esterna. Per tutti i cittadini di Aprilia o dei comuni del Distretto Socio-Sanitario LT1 che si trovino coinvolti in misure alternative, inoltre, lo sportello sarà una sede territorialmente più vicina dell’UEPE per accedere più facilmente ai trattamenti previsti.

Uno spazio sarà riservato anche all’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) per il trattamento di minorenni coinvolti in procedimenti di giustizia.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) si occupano di “trattamento socio-educativo” delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorirne il reinserimento sociale mediante l’accesso a misure alternative alla detenzione.

La Legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto disposizioni in materia di sospensione del processo penale con messa alla prova, il cui obiettivo, in applicazione del dettato costituzionale, è quello di rimuovere le conseguenze del reato attraverso l’attività riparatrice e di recupero del reo.

L’ufficio avvia un’indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento, concorda il programma con l’imputato e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti. Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare ed il programma di trattamento.

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p..

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p.

 

 

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