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Latina – Corruzione, l’Anac chiede più controlli

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Il Comune di Latina pubblica la nota Anac del 14 febbraio 2019 in ordine agli orientamenti sulla compatibilità fra il ruolo di responsabile anticorruzione e componente della commissione ufficio procedimenti disciplinari del Comune di latina.

L’Autorità Anticorruzione in data 18 dicembre 2018 aveva richiesto al Comune di Latina di rendere informazioni sull’art. 23 delle Norme regolamentari sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Latina secondo le quali il Segretario generale/Direttore generale – nominato Responsabile anticorruzione – svolge anche le funzioni di Presidente della Commissione disciplinare dei dipendenti enti e dirigenti del Comune alla luce del co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012.

L’Anac accoglie la posizione del Comune di Latina e dichiara espressamente che non sussiste alcuna previsione di legge che sancisce l’incompatibilità fra i due incarichi.

E’ a tutela del responsabile anticorruzione che l’Autorità ritiene opportuno che in linea generale i due incarichi non coincidano, tuttavia demanda all’organizzazione delle singole amministrazioni l’opportunità di valutare invece la diversa soluzione quando ci siano precise esigenze e motivazioni di interesse pubblico.

Pertanto il regolamento che prevede l’incarico della Presidenza della Commissione procedimenti disciplinari  da parte del Responsabile anticorruzione nel Comune di Latina è pienamente legittimo.

Il Comune ha rappresentato nella memoria inoltrata all’Autorità le motivazioni della scelta alla base della previsione regolamentare del 2016.

Nel Comune di Latina i procedimenti disciplinari sono svolti da una commissione collegiale di tre componenti fra i quali il Direttore Generale, o, in mancanza di questi, il Segretario Generale, con funzioni di Presidente (art. 23 delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento Uffici e Servizi approvate con deliberazioni G.M. n. 573 del 9.11.2015, G.M. n. 254 del 14.6.2016 e G.M. n. 475 del 27.10.2017). Questa norma è stata introdotta con una deliberazione del Commissario Straordinario incaricato della gestione straordinaria del Comune di Latina dal giugno 2015 al giugno 2016.

Tale scelta è stata assunta all’esito di una disamina normativa e di un’attenta interpretazione giuridica degli istituti, al fine di assicurare, attraverso la previsione di un organismo collegiale presieduto da una figura di garanzia quale il Segretario Generale, la soluzione organizzativa più adeguata e funzionale a fronteggiare le problematiche del contesto. Infatti, il Comune di Latina è contesto particolarmente complesso per le numerose indagini di polizia giudiziaria e misure cautelari che hanno interessato dipendenti e dirigenti del Comune di Latina proprio nel 2016 (ordinanza cautelare del Tribunale di Latina nell’ambito dell’indagine penale denominata “Olimpia” ed altri procedimenti penali noti alla città in ordine ai quali sono stati attivati i procedimenti disciplinari). A seguito di tali procedimenti giudiziari la Commissione ha avviato  – dal 2016 ad oggi –  25 procedimenti disciplinari.

Pertanto l’Amministrazione ha ritenuto di non poter individuare allora in nessun altro soggetto diverso dal Segretario Generale / Direttore Generale la necessaria funzione di garanzia per lo svolgimento della competenza.

Tale scelta si ritrova anche nella prassi di molti altri Comuni. A titolo puramente esemplificativo: Comune di Manfredonia (FO); Comune di Reggio Calabria; Comune di Rieti; Comune di Terracina; Comune di Civitavecchia (RM); Comune di Cerveteri (RM); Comune di Aprilia (LT); Comune di Albano Laziale (RM); Comune di Prato; Comune di Viterbo; Comune di Caltanissetta; Comune di Fermo; Comune di Palermo; Comune di Senigallia (AN) e molti altri.

Infine, pure da segnalare è che l’incarico inerente allo svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione competente per i procedimenti disciplinari è totalmente gratuito, come anche quello di Responsabile anticorruzione, non essendo prevista alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al Segretario, pur essendo tale facoltà prevista dalla vigente contrattazione dei Segretari comunali (art. 41, co. 4, CCNL Segretari Comunali 16.05.2001) e pur essendo tale retribuzione pagata a precedenti Segretari generali per le funzioni aggiuntive.

La decisione, da parte della Segretaria Generale Iovinella, di non avvalersi della pur legittima facoltà contrattualmente prevista, muove dalla decisione assunta di svolgere tali delicate funzioni, in condizioni di indipendenza, serenità e imparzialità, nell’esclusivo e preminente interesse pubblico.

L’Anac coglie l’occasione anche per formulare all’Ente una raccomandazione sul piano anticorruzione per l’anno 2019: raccomanda al Comune di riconsiderare i procedimenti e sub procedimenti a maggiore rischio, affidamenti, appalti, autorizzazioni e concessioni, alla luce delle risultanze delle indagini penali e prevedere misure ancora più rigorose e stringenti.

Il Comune, che ha già avviato negli anni tale percorso, implementando i controlli in tutti questi ambiti, è già al lavoro per migliorare ulteriormente gli strumenti di prevenzione della corruzione sui quali relazionerà all’Anac.

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