Il Tribunale di Latina accoglie la tesi difensiva dell’Avv. Michelangelo Salvagni, legale della FIOM-CGIL di Latina che ha patrocinato la causa di una lavoratrice licenziata in quanto madre di un bambino di appena 6 mesi e, quindi, fraudolentemente licenziata dall’azienda per una presunta giusta causa in base ad una ragione che il Giudice ha ritenuto non veritiera e, quindi, pretestuosa.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto il recesso radicalmente nullo in quanto contrario ad uno specifico ed inderogabile divieto normativo, che non consente il licenziamento della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino.
La presunta giusta causa posta dalla società a fondamento del recesso ed oggetto della contestazione disciplinare è stata, quindi, ritenuta dal Giudice del tutto insussistente in quanto generica e totalmente sfornita di prova. A tal proposito, il Tribunale ha accertato che la società non ha in alcun modo provato, come sarebbe stato suo onere, né la colpa grave della lavoratrice, né il fatto in sé oggetto di contestazione, essendo anche la documentazione prodotta dalla società a supporto del recesso in realtà sfornita di valenza probatoria ai fini della dimostrazione dei fatti addebitati alla lavoratrice.
Il Tribunale di Latina ha ordinato alla società la reintegra della lavoratrice (oggi ancora disoccupata e con un bimbo di un anno e 10 mesi) nel precedente posto di lavoro, condannando l’azienda al pagamento in favore della stessa di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento ad oggi.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Latina maschera configura l’ennesimo attacco ai diritti fondamentali del lavoratore ed ai valori assoluti e primari della maternità e della famiglia, garantiti dalla Carta Costituzionale, tramite un fittizio e pretestuoso licenziamento attuato al solo scopo di espellere la lavoratrice in quanto divenuta madre e, quindi, risorsa potenzialmente meno produttiva.