Molti cittadini pendolari per ragioni di lavoro, studio o altro, in questi giorni si stanno chiedendo se il prezzo pagato per l’acquisto dell’abbonamento ferroviario non utilizzato nel mese di marzo possa essere rimborsato. Poche sono, purtroppo, le informazioni a tal riguardo e quindi è necessario fare chiarezza e dare le opportune indicazioni.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel proprio ALLEGATO I, all’art. 8 avente ad oggetto «Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto» così recita al punto n. 2: «Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto». Quindi é necessario verificare per ciascuna impresa ferroviaria cosa prevedono a tal riguardo le condizioni generali di trasporto. Tuttavia, anche qualora tale documento non prevedesse nulla o addirittura lo escludesse, i passeggeri hanno in ogni caso diritto al rimborso.
Infatti l’art. 26 del Regolamento Comunitario avente ad oggetto la «Sicurezza personale dei passeggeri» prevede che: «Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza».
E certamente le imprese ferroviarie di concerto con le autorità pubbliche hanno messo in atto tutte le necessarie azioni al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri prendendo atto di quanto disposto dai provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno vietato la circolazione delle persone. Per tali motivi la questione del rimborso degli abbonamenti deve essere valutata all’interno di questa norma straordinaria, che disciplina casi e momenti straordinari come quelli che stiamo vivendo. Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per invocare l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 1464 del codice civile.
Tornando alle condizioni generali di trasporto, dobbiamo registrare un comportamento da “Giano bifronte” da parte di Trenitalia in quanto i rimborsi di abbonamenti e biglietti regionali vengono previsti dall’art. 8 avente ad oggetto «Rimborsi e indennità» che al punto 1.1 “Diritto al rimborso” prevede che: «Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio per…per ordine dell’Autorità Pubblica…». Stesso discorso da farsi per i biglietti del trasporto nazionale laddove al punto n. 9.1. é previsto «Il rimborso senza trattenute per… ordine dell’autorità pubblica…».
Risulta di tutta evidenza che i passeggeri non hanno usufruito degli abbonamenti per ordine dell’autorità pubblica e quindi hanno il diritto al rimborso.
Tuttavia la stessa società, con prassi certamente contraddittoria, ritiene non dovuto il rimborso per gli abbonamenti delle tratte sovraregionali. Ci auguriamo che si tratti di un errore al quale sarà presto rimediato.
«Ci saremmo aspettati più informazione e trasparenza sui rimborsi degli abbonamenti da parte delle imprese ferroviarie in quanto ciò che risulta tra le “pieghe” dei siti se non confonde il consumatore non é certamente chiaro e di facile reperibilità. Da parte nostra continueremo a portare avanti le nostre battaglie affinché, anche in questa emergenza, i diritti dei passeggeri abbiamo ampia tutela».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori.
Confconsumatori – Latina
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